Separazione consensuale e giudiziale

Cos’è

La separazione consensuale è la procedura che consente ai coniugi, allorché si verifichino fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, di separarsi concordando le condizioni. Può essere richiesta quando tra loro vi è completo accordo su tutti gli aspetti (personali ed economici) della disciplina che dopo la separazione dovrà regolamentare la vita loro e dei figli.

In particolare i coniugi, se sono d’accordo, possono chiedere:

  • di essere autorizzati a vivere separati;
  • che i figli siano affidati ad entrambi congiuntamente o con modalità condivisa, salvo non sussistano circostanze particolari tali da giustificare l’affidamento esclusivo ad uno dei genitori;
  • che la casa coniugale sia assegnata ad uno dei due anche indipendentemente dai diritti che i coniugi stessi, o terzi, hanno sulla stessa;
  • di regolare consensualmente ogni rapporto patrimoniale derivante dal matrimonio, con la precisazione che, in presenza di figli minori collocati prevalentemente presso l’abitazione di uno dei genitori, l’altro genitore è, di regola, tenuto a contribuire al mantenimento del figlio con un assegno mensile da corrispondere all’altro coniuge.

La separazione giudiziale è la procedura che consente la separazione dei coniugi quando non vi è accordo tra i due sulle condizioni di separazione o quando a richiederlo è uno solo di essi e non si può pertanto giungere ad una separazione consensuale.

In caso di separazione giudiziale è anche possibile richiedere l'addebito della separazione, cioè l'accertamento che vi sia stata la violazione degli obblighi che discendono dal matrimonio (fedeltà, coabitazione, cura della prole, etc.) da parte di uno dei coniugi e che questa violazione abbia determinato la cessazione del rapporto.

In entrambi i casi, quando vi sono figli minori le condizioni di affidamento devono essere valutate dal Tribunale.

Normativa

Art. 158 c.c.; art. 711 c.p.c.; artt. 706 e segg. c.p.c. (separazione consensuale); art. 706 e segg. c.c. (separazione giudiziale)

Chi può richiederlo

La separazione consensuale può essere richiesta dai coniugi solo in maniera congiunta, sempre con l’assistenza di un avvocato difensore (anche uno per entrambi).

La separazione giudiziale può essere richiesta congiuntamente o anche da un solo coniuge, ma sempre con  l’assistenza di un avvocato (uno diverso per ciascun coniuge).

Come si richiede

Bisogna presentare ricorso indirizzato al Presidente del Tribunale del luogo di residenza o il domicilio di almeno uno dei coniugi (nel caso di separazione consensuale) e del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi oppure di residenza del coniuge convenuto (nel caso di separazione giudiziale).

Il ricorso per separazione consensuale deve riportare le disposizioni destinate a disciplinare i futuri rapporti tra i coniugi (con particolare riferimento alle modalità di vita e all’assegno di mantenimento da parte del coniuge a cui non è assegnato il figlio minore) e deve essere sottoscritto da entrambi i coniugi.

Al ricorso per separazione consensuale e/o giudiziale devono essere allegati i seguenti certificati, tutti da richiedersi in carta semplice (con validità 6 mesi) specificando che sono ad uso separazione:

  • l’estratto per riassunto dell’atto di matrimonio (da richiedersi nel Comune ove i coniugi hanno contratto matrimonio); 
  • i certificati di residenza e di stato di famiglia di entrambi i coniugi;
  • il codice fiscale, il titolo di studio e la posizione lavorativa di entrambi i coniugi.

In caso di separazione giudiziale, al fine di garantire una maggiore accuratezza e precisione del ricorso è consigliabile allegare anche:

  • la ultime dichiarazioni dei redditi dei coniugi; 
  • il contratto di mutuo/locazione per l’immobile adibito a residenza familiare; 
  • i documenti dei beni immobili di proprietà, singola o comune, delle parti; 
  • gli estratti dei conti correnti, singoli e co-intestati; 
  • la certificazione delle più rilevanti spese sostenute per i figli.

Dove si richiede

  • Ufficio Iscrizione a Ruolo, per il deposito del ricorso
  • Cancelleria Separazione e divorzi, per la fase presidenziale
  • Front Office, per i servizi successivi alla fase presidenziale

Costi

Contributo Unificato di € 43,00 (consensuale) o di € 98,00 (giudiziale)

Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale sono esenti da imposte di registro, bollo, ipotecarie, catastali ed INVIM.

Modulistica

Nota di iscrizione a ruolo (contenzioso)

Tempi

L’udienza di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale è fissata entro uno o due mesi dal deposito del ricorso, nel caso di separazione consensuale, o entro quattro o cinque mesi nel caso di separazione giudiziale.