Riabilitazione del protestato

Cos’è

È un provvedimento emesso dal Tribunale per riabilitare il debitore  che ha subito un protesto (atto con cui un pubblico ufficiale constata e dichiara che non è avvenuto il pagamento di un titolo di credito) e che ha pagato la somma indicata nel titolo che è stato protestato, a condizione che lo stesso debitore non abbia subito altri protesti nell’ultimo anno (quindi la domanda di riabilitazione può essere richiesta solo un anno e un mese dopo la data dell’ultimo protesto).

Normativa

L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 17 come modificato dall’art. 3 L. n° 235 e come  modificato dall'art. 13  D.Lgs. 150/2011

Chi può richiederlo

L’interessato o un suo delegato, munito di delega con firma autenticata dal notaio o da pubblico ufficiale.

Come si richiede

Deve essere presentato ricorso indirizzato al Presidente del Tribunale del luogo di residenza dell’interessato, allegando:

  • la fotocopia del documento d’identità e il codice fiscale dell’interessato;
  • il titolo protestato in originale, unitamente alla levata di protesto;
  • la levata del protesto o la certificazione di avvenuto protesto;
  • la documentazione che dimostri il pagamento del titolo, ad es. la dichiarazione di avvenuto pagamento con firma autenticata dal creditore (nel caso di più girate occorrono le dichiarazioni di pagamento di tutti i giratari) o la quietanza del titolo da richiedere in banca;
  • la Visura protesti aggiornata a 15 giorni e acquisibile in Camera di Commercio.

In mancanza dell’originale del titolo è necessario sporgere denuncia di smarrimento presso Carabinieri o Polizia, riportando nella stessa più dati possibili tesi ad identificare il titolo e, se possibile, fotocopia del titolo rilasciata dalla banca. L’interessato può tentare di recuperarne copia presso il notaio che ha levato il protesto.

È possibile presentare una domanda unica per cancellare più titoli di credito protestati alla stessa persona.

Una volta accordata la riabilitazione con decreto del Presidente del Tribunale, deve essere richiesta in cancelleria la copia conforme del provvedimento da presentare alla Camera di Commercio, la quale si occuperà della sua pubblicazione sull’apposito bollettino.

Chi ne ha interesse può presentare opposizione  alla  Corte d’Appello contro il provvedimento  di diniego di riabilitazione  o contro il decreto  di riabilitazione, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento  di diniego di riabilitazione o dalla pubblicazione del decreto di riabilitazione (60 giorni se risiede all’estero). Il provvedimento che accoglie il ricorso è pubblicato sul registro informatico dei protesti.

Trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione (10 giorni ante 6/10/2011 ex D.Lgs. 150/2011) bisogna recarsi in Camera di Commercio per produrre una dichiarazione sostitutiva del certificato di non interposta opposizione, che verrà verificato dalla CCIAA presso  la Corte d’Appello. A questo punto la  pratica  è conclusa e il protesto si può considerare come mai avvenuto.

Dove si richiede

Front Office

Costi

  • Contributo Unificato di € 98,00
  • Marca da bollo di € 27,00 per diritti forfettari di notifica
  • Diritti di copia (per le copie autentiche del decreto del Presidente) di importo variabile (vd. Tabella dei Diritti di Copia)

Modulistica

  • Nota di iscrizione a ruolo (non contenzioso)

Tempi

Il decreto di riabilitazione è emesso entro circa una settimana dal deposito della domanda.