Cos’è |
È la richiesta di correzione o modifica di atti di stato civile (nascita, cittadinanza, matrimonio, morte) che riguardano il richiedente personalmente o un suo familiare. In particolare può essere presentato ricorso per richiedere:
Per un mero errore materiale di scrittura, invece, può essere presentata istanza allo stesso ufficio di stato civile che provvederà direttamente alla correzione. Inoltre, può essere presentata opposizione al rifiuto dell’ufficiale di stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione, di eseguire una trascrizione, un’annotazione o altro adempimento alla correzione operata dall’ufficiale di stato civile o di eseguire le pubblicazioni di matrimonio. |
---|---|
Normativa |
|
Chi può richiederlo |
Chi deve correggere o opporsi alla correzione degli atti dello stato civile. |
Come si richiede |
Deve essere presentato ricorso presso il Tribunale nella cui circoscrizione si trova l'ufficio di stato civile depositario dell'atto da rettificare. Nel ricorso deve essere specificato l’errore e deve essere indicata la correzione, allegando:
Nel caso di rettifica di attribuzione di sesso, deve essere allegata anche la certificazione medica a sostegno della domanda e il ricorso va notificato al coniuge e ai figli. Il Tribunale, sentito il Pubblico Ministero, provvederà in Camera di Consiglio con decreto motivato. I decreti di correzione sono trasmessi d’ufficio all’ufficiale dello stato civile per le successive annotazioni. |
Dove si richiede |
Front Office |
Costi |
|
Modulistica |
Nota di iscrizione a ruolo (non contenzioso) |
Tempi |
Il provvedimento di correzione dell’atto è emesso entro 20 giorni dal deposito della richiesta o entro 30 giorni, nel caso di rettifica di attribuzione di sesso. |