Cos’è |
È l’istituto che consente a chi si trova in condizioni economiche precarie e ha i requisiti necessari di essere assistito e difeso da un avvocato a spese dello Stato nei:
Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di Corte di appello nel quale ha sede il magistrato davanti al quale pende il processo. È possibile anche nominare un difensore iscritto in elenco esterno al distretto, ma il costo delle trasferte non sarà sostenuto dal patrocinio a spese dello Stato. N.B. Le dichiarazioni false od omissive e la mancata comunicazione degli aumenti di reddito sono punite con la pena della reclusione in carcere da 1 a 6 anni e 8 mesi di reclusione in carcere e con la multa da 309,87 a 1.549,37 euro, oltre al pagamento di tutte le somme corrisposte dallo Stato. |
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Normativa |
D.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 74-145 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) |
Chi può richiederlo |
Tutti i cittadini italiani, stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare, apolidi, e gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica, che:
Sono esclusi gli imputati o condannati per reati di evasione fiscale, ma solo quando si è indagati o imputati per il medesimo reato, e chi è difeso da più di un avvocato. Indipendentemente dai limiti di reddito, il recente decreto legge del 20 febbraio 2009 n. 11 ha previsto l'ammissione al patrocinio per la costituzione di parte civile delle vittime dei reati di violenza sessuale, atti sessuali con minorenni e violenza sessuale di gruppo. |
Come si richiede |
Deve essere presentata istanza presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del luogo in cui ha sede il magistrato competente per il procedimento, nei processi civili, e presso l’ufficio del Giudice che procede o la cancelleria del G.I.P. (se in fase di indagini preliminari) nei processi penali. La domanda, a pena di inammissibilità, deve contenere:
La domanda deve essere sottoscritta dall’interessato e la firma deve essere autenticata dall’avvocato o dal funzionario dell’ufficio che la riceve. La domanda può essere presentata dall’interessato o dal suo difensore, anche tramite raccomandata postale, prima dell’inizio del giudizio o durante il giudizio stesso, ma gli effetti decorrono dal momento della domanda. Se nel processo civile la domanda non viene accolta dall’Ordine degli Avvocati, l’interessato può proporre la richiesta di ammissione al Giudice competente per il giudizio, che decide con decreto. Se nel processo penale la domanda non viene accolta dal Tribunale, l’interessato può presentare ricorso al presidente del Tribunale o della Corte di Appello entro 20 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. |
Dove si richiede |
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Costi |
Esente: tutte le spese vengono pagate dallo Stato, saranno prenotate a debito, e non si deve pagare l’avvocato o il consulente tecnico. L’avvocato e i consulenti che chiedono l’anticipazione dei compensi incorrono in grave sanzione disciplinare. |
Modulistica |
Non prevista |
Tempi |
L’ammissione viene decisa entro cinque giorni dal deposito della domanda, nei processi penali, o entro un mese, nei processi civili. |