Patrocinio a spese dello Stato

Cos’è

È l’istituto che consente a chi si trova in condizioni economiche precarie e ha i requisiti necessari di essere assistito e difeso da un avvocato a spese dello Stato nei:

  • procedimenti civili in cui è necessaria l'assistenza di un difensore;
  • processi penali per la difesa del cittadino non abbiente indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato o danneggiato, che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile o civilmente obbligato per l'ammenda.

Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di Corte di appello nel quale ha sede il magistrato davanti al quale pende il processo. È possibile anche nominare un difensore iscritto in elenco esterno al distretto, ma il costo delle trasferte non sarà sostenuto dal patrocinio a spese dello Stato.

N.B. Le dichiarazioni false od omissive e la mancata comunicazione degli aumenti di reddito sono punite con la pena della reclusione in carcere da 1 a 6 anni e 8 mesi di reclusione in carcere e con la multa da 309,87 a 1.549,37 euro, oltre al pagamento di tutte le somme corrisposte dallo Stato.

Normativa

D.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 74-145 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia)

Chi può richiederlo

Tutti i cittadini italiani, stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare, apolidi, e gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica, che:

  • siano parte nel processo (sia imputato che parte offesa) o intendano adire il Giudice e non siano già stati condannati nel precedente grado del giudizio (nel quale era stata ammesso al patrocinio), salvo l’azione di risarcimento del danno nel processo penale;
  • presentino un reddito imponibile non superiore a € 10.628,16 (il limite di reddito varia ogni due anni) nel momento della presentazione della domanda. Nella determinazione dei limiti di reddito si tiene conto: dei redditi esenti da IRPEF o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva, della somma dei redditi di tutti i componenti la famiglia che convivano con il richiedente, con limite di reddito aumentato di € 1.032,91 per ogni familiare convivente (salvo non si tratti di cause che hanno per oggetto diritti della personalità o se, nello stesso processo, gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti del nucleo familiare conviventi).

 

Sono esclusi gli imputati o condannati per reati di evasione fiscale, ma solo quando si è indagati o imputati per il medesimo reato, e chi è difeso da più di un avvocato.

Indipendentemente dai limiti di reddito, il recente decreto legge del 20 febbraio 2009 n. 11 ha previsto l'ammissione al patrocinio per la costituzione di parte civile delle vittime dei reati di violenza sessuale, atti sessuali con minorenni e violenza sessuale di gruppo.

Come si richiede

Deve essere presentata istanza presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del luogo in cui ha sede il magistrato competente per il procedimento, nei processi civili, e presso l’ufficio del Giudice che procede o la cancelleria del G.I.P. (se in fase di indagini preliminari) nei processi penali.

La domanda, a pena di inammissibilità, deve contenere:

  • l’indicazione del processo cui si riferisce;
  • la descrizione dei fatti e dei morivi della causa (se extra-penale), che servono a valutarne la fondatezza, nonché le prove che si vogliono chiedere;
  • le generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza) e il codice fiscale del richiedente e dei familiari conviventi;
  • l’autodichiarazione di essere nelle condizioni di reddito richieste dalla legge, indicando anche il reddito totale (i cittadini di stati extra-UE devono indicare quali redditi possiedono all’estero);
  • l’impegno a comunicare le variazioni di reddito successive alla presentazione della domanda che possono portare a decadere dal beneficio o che siano comunque rilevanti;
  • una certificazione del consolato del Paese d’origine che confermi la veridicità del reddito dichiarato (per i cittadini di stati extra-UE, da produrre entro 20 giorni anche tramite difensore o familiare), salvo il ricorso all’autocertificazione qualora si provi l’impossibilità di documentarlo;
  • la copia delle delega/procura se la domanda non è presentata direttamente dall’interessato.

La domanda deve essere sottoscritta dall’interessato e la firma deve essere autenticata dall’avvocato o dal funzionario dell’ufficio che la riceve.

La domanda può essere presentata dall’interessato o dal suo difensore, anche tramite raccomandata postale, prima dell’inizio del giudizio o durante il giudizio stesso, ma gli effetti decorrono dal momento della domanda.

Se nel processo civile la domanda non viene accolta dall’Ordine degli Avvocati, l’interessato può proporre la richiesta di ammissione al Giudice competente per il giudizio, che decide con decreto. Se nel processo penale la domanda non viene accolta dal Tribunale, l’interessato può presentare ricorso al presidente del Tribunale o della Corte di Appello entro 20 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.

Dove si richiede

  • Processo civile: Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza
  • Processo penale: Cancelleria Penale o Cancelleria GIP

Costi

Esente: tutte le spese vengono pagate dallo Stato, saranno prenotate a debito, e non si deve pagare l’avvocato o il consulente tecnico. L’avvocato e i consulenti che chiedono l’anticipazione dei compensi incorrono in grave sanzione disciplinare.

Modulistica

Non prevista

Tempi

L’ammissione viene decisa entro cinque giorni dal deposito della domanda, nei processi penali, o entro un mese, nei processi civili.