Cos’è |
E’ il procedimento di pagamento del decreto penale di condanna, che viene emesso dal Giudice per le indagini preliminari su richiesta del Pubblico Ministero. Un procedimento penale può essere definito con decreto penale di condanna quando per i reati in contestazione è possibile applicare una sanzione finale costituita dalla sola pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di quella detentiva. Per il pagamento si deve attendere la cartella esattoriale, che perviene dopo alcuni mesi dalla data di esecutività del decreto. Se si vuole pagare prima dell'arrivo della cartella esattoriale (c.d. pagamento spontaneo) si può fare attraverso la compilazione del modello F23. Se si paga entro 60 giorni dall'arrivo della cartella il totale da pagare è dato da pena pecuniaria e dai diritti di notifica; se si paga oltre i 60 giorni l'importo aumenta per spese di esecuzione e interessi di mora. |
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Normativa |
Artt. 459 e segg. c.p.p. |
Chi può richiederlo |
L’imputato, personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nominato. |
Come si richiede |
Deve essere effettuato il pagamento, una volta decorsi i termini per proporre opposizione (15 giorni dalla notifica), utilizzando il Modello F23 (modello di pagamento tasse, imposte, sanzioni ed altre entrate) presso i concessionari E.S.A.T.R.I. s.p.a., gli uffici postali o le banche/istituti di credito. L'istanza e il pagamento della pena non sospendono l'iscrizione a ruolo che potrà essere evitata unicamente depositando in cancelleria o trasmettendo a mezzo posta ordinaria l’originale di una delle due distinte di versamento rilasciate all’interessato (copia del Modello F23 con il timbro della Banca/Ufficio Postale presso il quale è stato eseguito il pagamento). |
Dove si richiede |
Cancelleria GIP/GUP |
Costi |
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Modulistica |
Modulo F23 Pagamento Decreto Penale |
Tempi |
Con il pagamento si estingue immediatamente il reato. |