Cos’è |
È la procedura di descrizione e inventario dei beni, crediti e debiti appartenenti alla persona deceduta, ovvero della sua situazione patrimoniale al momento della morte. L’inventario è obbligatorio se si intende accettare l’eredità con beneficio di inventario e deve essere compiuto entro tre mesi dall’apertura della successione (corrispondente alla data della morte) se l’accettante è in possesso dei beni ereditari (pena la decadenza dal beneficio) o entro tre mesi dalla data di accettazione se l’accettante non è in possesso dei beni appartenenti al defunto. In ogni caso se è impossibile concludere l’inventario entro il termine dei tre mesi può essere concessa una proroga. La richiesta motivata deve essere depositata prima della scadenza del termine. |
---|---|
Normativa |
Artt. 769 e segg. c.p.c. |
Chi può richiederlo |
Le persone che hanno diritto di ottenere la rimozione dei sigilli, ossia i creditori, gli eredi o l’esecutore testamentario. |
Come si richiede |
Deve essere presentata istanza in carta libera presso il Tribunale nel cui territorio era domiciliato il defunto. L’istanza deve contenere la dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa l’esistenza di chiamati alla successione e deve essere corredata dal certificato di morte in carta semplice e dalla copia conforme in bollo del testamento, se esistente. Il Tribunale provvederà emettendo un decreto per autorizzare l’inventario, che di regola è eseguito da un cancelliere del Tribunale o da un notaio scelto dal Tribunale o dal defunto mediante testamento. Una volta effettuato l’inventario, l’atto è depositato in cancelleria e trasmesso all’Ufficio del Registro per la registrazione. È perciò necessario effettuare il versamento dell’Imposta di Registro. |
Dove si richiede |
Cancelleria Volontaria Giurisdizione – Tutele (V2) |
Costi |
|
Modulistica |
Nota di iscrizione a ruolo (non contenzioso) |
Tempi |
Il decreto di autorizzazione dell’inventario è emesso entro 30 giorni dal deposito della domanda. |