Cos’è |
È la procedura che da al creditore la possibilità di partecipare all’espropriazione del bene pignorato e di provocarne i singoli atti esecutivi, nonché di partecipare alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita del bene. |
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Normativa |
Artt. 498 e segg. c.p.c.; artt. 528, 551 e 565 c.p.c. |
Chi può richiederlo |
I creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su un titolo esecutivo, nonché i creditori che al momento del pignoramento avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati oppure avevano un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante dai pubblici registri o erano titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all’art. 2214 c.c. |
Come si richiede |
Deve essere presentata istanza in carta libera presso il Tribunale competente per il procedimento prima che sia tenuta l’udienza in cui è disposta la vendita o l’assegnazione del bene. Il ricorso deve contenere:
Ai titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all’art. 2214 c.c. viene richiesto un ulteriore adempimento, ovvero l’allegazione, a pena di inammissibilità, dell’estratto autentico notarile relativo alle menzionate scritture contabili. |
Dove si richiede |
Cancelleria Esecuzioni Immobiliari |
Costi |
Esente |
Modulistica |
Non prevista |
Tempi |
Variabili, a seconda della procedura. |