Intervento dei creditori

Cos’è

È la procedura che da al creditore la possibilità di partecipare all’espropriazione del bene pignorato e di provocarne i singoli atti esecutivi, nonché di partecipare alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita del bene.

Normativa

Artt. 498 e segg. c.p.c.; artt. 528, 551 e 565 c.p.c.

Chi può richiederlo

I creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su un titolo esecutivo, nonché i creditori che al momento del pignoramento avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati oppure avevano un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante dai pubblici registri o erano titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all’art. 2214 c.c.

Come si richiede

Deve essere presentata istanza in carta libera presso il Tribunale competente per il procedimento prima che sia tenuta l’udienza in cui è disposta la vendita o l’assegnazione del bene. Il ricorso deve contenere:

  • l’indicazione del credito e del suo titolo;
  • la dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio nel Comune in cui ha sede il Giudice competente per l’esecuzione.

Ai titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all’art. 2214 c.c. viene richiesto un ulteriore adempimento, ovvero l’allegazione, a pena di inammissibilità, dell’estratto autentico notarile relativo alle menzionate scritture contabili.

Dove si richiede

Cancelleria Esecuzioni Immobiliari

Costi

Esente

Modulistica

Non prevista

Tempi

Variabili, a seconda della procedura.