Conversione del pignoramento

Cos’è

È la possibilità che ha il debitore di sostituire alle cose pignorate, prima che ne sia disposta la vendita o l’assegnazione, una somma di denaro pari all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese di esecuzione.

Unitamente all’istanza deve essere depositata, a pena di inammissibilità, una somma non inferiore ad 1/5 dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento, dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento e degli interessi maturati dalla data di notifica del precetto. Tale servizio soddisfa l’esigenza di ottenere una rateizzazione del debito da parte del soggetto debitore.

Qualora le cose pignorate siano costituite da beni immobili, il Giudice con la stessa ordinanza può di­sporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debito­re versi con rateizzazioni mensili la somma stabilita, maggiorata degli interessi scalari al tas­so convenzionale pattuito ovvero, in di­fetto, al tasso legale.

Il termine massimo di rateizzazione delle somme dovute è di 18 mesi. L’istanza può essere presentata una sola volta a pena di inammissibilità. Il mancato versamento di una rata ovvero un ritardo nel versamento superiore a 15 giorni comporta la decadenza del debitore dal beneficio della conversione: seguirà la vendita dell’immobile e l’incameramento delle somme versate.

Normativa

Art. 495 c.p.c.

Chi può richiederlo

Il debitore, con l’assistenza di un legale.

Come si richiede

Deve essere presentata istanza (prima che sia disposta la vendita del bene) presso il Tribunale del luogo in cui è stato eseguito il pignoramento, unitamente alle prove documentali di pagamento di una somma non inferiore ad 1/5 dell’importo del credito per cui è stato effettuato il pignoramento e gli interessi maturati dalla data della notifica del precetto.

Occorre, quindi, che il debitore abbia depositato tale somma su un libretto di deposito giudiziario presso l’Ufficio Postale del Tribunale, intestato al debitore con riferimento alla causa di esecuzione (numero RG).

Il Giudice fissa l’udienza in cui vengono sentite le parti e determina la somma da sostituire al bene pignorato, programmando la rateizzazione del debito.

Successivamente, in altra udienza il Giudice, dopo aver verificato il buon esito dei versamenti, dichiara estinto il pignoramento, ordinandone la cancellazione e assegnando la somma versata ai creditori. I beni immobili sono liberati dal pignora­mento con il versamento dell’intera som­ma.

Dove si richiede

  • Cancelleria Esecuzioni Immobiliari
  • Cancelleria Esecuzioni Mobiliari

Costi

  • Esente, se successiva all’istanza di vendita
  • Marca da bollo di € 16,00, se precedente all’istanza di vendita

Modulistica

Nota di iscrizione a ruolo (esecuzioni)

Tempi

L’udienza di comparizione delle parti è fissata entro circa 15 giorni dal deposito della domanda.