Cos’è |
È una procedura di accordo tra l’imprenditore e la maggioranza dei creditori, finalizzato a risolvere la crisi aziendale e ad evitare il fallimento e le sue conseguenze di ordine personale e patrimoniale mediante una soddisfazione, anche parziale, delle ragioni creditorie. |
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Normativa |
Legge Fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni), artt. 160 e segg. |
Chi può richiederlo |
L’imprenditore commerciale non piccolo (ex art. 1 L.F.) che si trova in stato di crisi, ovvero non ancora pervenuto nella più grave situazione di insolvenza. |
Come si richiede |
Deve essere presentata istanza, in carta libera e sottoscritta dall’imprenditore, presso il Tribunale del luogo in cui si trova la sede principale (centro di direzione e amministrazione) dell’impresa. Il trasferimento della stessa intervenuto nell’anno antecedente al deposito del ricorso non è rilevante ai fini dell’individuazione della competenza. Unitamente al ricorso devono essere presentati l’originale e una copia dei seguenti documenti:
Una volta ricevuta la documentazione, il Tribunale decide sull’ammissione del richiedente. Il Presidente del collegio assegna gli atti al Giudice designato e fissa l’udienza di adunanza dei creditori. All’udienza fissata per l’adunanza dei creditori nel caso in cui sia raggiunta la maggioranza dei voti ammessi, la proposta viene omologata. |
Dove si richiede |
Cancelleria Fallimentare |
Costi |
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Modulistica |
Nota di iscrizione a ruolo (procedure concorsuali) |
Tempi |
Il decreto di fissazione udienza è emesso entro 15 giorni dal deposito della proposta, salvo eventuali richieste di integrazioni. |