Apposizione e rimozione dei sigilli su beni ereditati

Cos’è

È una procedura di natura cautelare e provvisoria che può essere richiesta al momento del decesso di una persona per identificare e conservare i beni facenti parte di un patrimonio, in vista dell’eventuale futuro riconoscimento e della salvaguardia dell’interesse di tutti coloro che vantano diritti legati all’eredità.

I beni dell’asse ereditario possono essere salvaguardarti tramite l’apposizione dei sigilli quando:

  • restano incustoditi dopo il decesso di una persona;
  • sono in possesso di persone estranee alla successione o solo di alcuni degli eredi aventi diritto.

Successivamente, con la procedura di rimozione, vengono tolti i sigilli presenti sui beni ereditati, a patto che siano trascorsi almeno 3 giorni dalla loro apposizione (salvo casi eccezionali).

È possibile fare opposizione alla rimozione dei sigilli, attraverso un ricorso al Giudice o inserendo una dichiarazione nel processo verbale di apposizione.

Normativa

Artt. 456 e segg. c.c.; artt. 752 e segg. c.p.c.; artt. 762 e segg. c.p.c.

Chi può richiederlo

L’apposizione può essere richiesta dall’esecutore testamentario, dagli eredi, dai creditori, da chi coabitava col defunto, da chi al momento della morte della persona era addetta al suo servizio o dal Pubblico Ministero (è disposta d’ufficio se il coniuge o tutti gli eredi sono assenti dal domicilio, se ci sono tra gli eredi dei minori o degli interdetti privi di tutore, se il defunto rivestiva particolari cariche pubbliche).

La rimozione può essere richiesta dagli eredi, dall’esecutore testamentario, dai creditori. Se tra gli eredi figurano incapaci o minori non emancipati, per la rimozione bisognerà aspettare la nomina di un tutore o di un curatore speciale.

Come si richiede

Deve essere presentata istanza (sia per l’apposizione che per la rimozione) presso il Tribunale del luogo dell’ultimo domicilio del defunto, allegando:

  • il certificato di morte in carta libera;
  • la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dalla quale risulti chi sono i chiamati alla successione;
  • la copia conforme del testamento (se esistente) in bollo;
  • la prova del pagamento dell’imposta di registro da versare presso l’istituto bancario o ufficio postale con Mod. F23.

Il Tribunale si pronuncia con un decreto che dispone l’apposizione/rimozione dei sigilli sui beni, a cui procede un funzionario nominato dal Tribunale o il cancelliere del Giudice di Pace, nei Comuni in cui non ha sede il Tribunale. Se nel patrimonio ci sono cose che possono deteriorarsi, il giudice può ordinare con decreto la vendita immediata, incaricando un commissionario. Per la conservazione dei beni sigillati il giudice nomina un custode.

Dove si richiede

Cancelleria Volontaria Giurisdizione – Tutele (V2)

Costi

I costi per la domanda di apposizione di sigilli e per la domanda di rimozione sono gli stessi.

  • Contributo Unificato di € 98,00
  • Marca da bollo di € 27,00 per diritti forfettari di notifica
  • Imposta di registro di € 200,00 per la registrazione, da versare presso l’istituto bancario o ufficio postale con Mod. F23

NB. Se, oltre alla rimozione dei sigilli si richiede la redazione dell’inventario la tassa di registrazione € 200,00 è unica (verbale di rimozione e inventario)

  • Compenso per il custode per ogni giorno di custodia (tariffa determinata per consuetudine) dalla data di apposizione a quella di rimozione

Modulistica

Nota di iscrizione a ruolo (non contenzioso)

Tempi

Il provvedimento di autorizzazione del Giudice è emesso entro 30 giorni dal deposito della domanda.