Ammissione al passivo

Cos’è

E’ la domanda con cui si chiede di ammettere il proprio credito al passivo di un fallimento.

La domanda di ammissione al passivo è tempestiva quando viene presentata entro i 30 giorni prima dell’udienza di verifica dei crediti (esame stato passivo), la cui data viene fissata con la sentenza che ha dichiarato il fallimento. L’esame dello stato passivo serve a individuare i creditori ammessi al concorso, nonché coloro che vantano diritti reali o personali su beni mobili o immobili di proprietà o in possesso del fallito.

La domanda può comunque essere presentata anche in data successiva, purché entro un anno dalla data di deposito del decreto di esecutività dello stato passivo delle domande cosiddette tempestive. In tal caso si considera tardiva, è efficace, ma può comportare una limitazione nel diritto a partecipare alla ripartizione dell’attivo fallimentare (ciò che si è ricavato dalla liquidazione dei beni e crediti del soggetto fallito) per la parte eventualmente già distribuita.

Normativa

R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare), artt. 92, 93, 95 e segg.; art. 101 e successive modificazioni ed integrazioni

Chi può richiederlo

I creditori (anteriori alla data del fallimento), soli o con l'assistenza di un legale.

Come si richiede

Deve essere trasmessa l’istanza via posta elettronica certificata al curatore, indicando:

  • la procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore;
  • la somma che si intende insinuare al passivo oppure la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione;
  • l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
  • l’eventuale titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se ha carattere speciale (in mancanza il credito è considerato chirografario);
  • il numero di telefax, l’indirizzo di posta elettronica o l’elezione di domicilio in un Comune del circondario ove ha sede il Tribunale, ai fini delle successive comunicazioni.

È consigliabile redigere la domanda in forma cartacea, stamparla e firmarla e scansionarla in formato pdf e inserire i file come allegato al messaggio di posta elettronica certificata che si invia al curatore.

I titoli di credito e i titoli esecutivi (decreto ingiuntivo, sentenze), oltre ad essere allegati in copia alla mail, devono essere depositati in cancelleria, come pure la nota di deposito in originale e la copia per il curatore (nonché eventuale copia per ottenere il timbro del “depositato”), la copia della prima facciata del ricorso già inviato al Curatore, la copia della ricevuta della PEC trasmessa al Curatore.

Il procedimento di accertamento delle domande tardive, si svolge nelle stesse forme delle tempestive.

La presentazione della domanda interrompe il corso della prescrizione per tutta la durata della procedura fallimentare.

Dove si richiede

Cancelleria Fallimentare

Costi

Esente

Modulistica

Nota di iscrizione a ruolo (procedure concorsuali)

Tempi

L’ammissione è decisa al massimo entro un anno, ma le tempistiche variano a seconda del numero di domande.a