Accettazione dell’eredità con il beneficio d’inventario

Cos’è

È una procedura che consente di tenere separato il patrimonio del defunto da quello dell’erede, con la conseguenza che l’erede risponde dei debiti ereditari solo con il patrimonio del defunto.

Questa procedura è obbligatoria se l’erede è un minore, se è stato interdetto o inabilitato, se è sottoposto ad amministrazione di sostegno o se si tratta di una persona giuridica. In tal caso è necessario acquisire prima l’autorizzazione del Giudice Tutelare.

L’erede che ha accettato con beneficio di inventario non può alienare, sottoporre a pegno o ipoteca beni ereditari senza l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria, a pena di decadenza dal beneficio; per i beni mobili, l’autorizzazione è necessaria per cinque anni.

Normativa

Artt. 321, 374, 394, 470 e segg. c.c.

Chi può richiederlo

Gli eredi o chi li rappresenta, nel caso di minori, interdetti, inabilitati e persone giuridiche (in questo caso è necessaria l’autorizzazione del Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore o del tutore).

Come si richiede

Deve essere fatta espressa dichiarazione, ricevuta da un notaio (su tutto il territorio dello Stato) oppure dal cancelliere del Tribunale ove si è aperta la successione (luogo di decesso del defunto).

In quest’ultimo caso bisogna presentarsi presso la cancelleria del Tribunale, previo appuntamento (fissato di persona o per telefono chiamando la cancelleria al n. 0984/487400), con i seguenti documenti:

  • il certificato di morte (anche in fotocopia, solo per averne visione);
  • il certificato ove risulta l’ultima residenza o domicilio del defunto;
  • il documento di identità valido del rinunciante;
  • la copia del codice fiscale del defunto e del rinunciante;
  • la copia autentica dell'eventuale testamento registrato;
  • la copia autentica dell'autorizzazione del Giudice Tutelare, se tra i rinuncianti vi sono dei minorenni, persone dichiarate interdette o inabilitate.

Dopo aver reso la dichiarazione, occorre effettuare il versamento di  € 294,00 con MOD. F23 per il pagamento dell’imposta di registro. La ricevuta del pagamento dovrà essere consegnata in cancelleria. Successivamente, l’atto viene trasmesso all’Ufficio del Territorio per la trascrizione.

La dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall’inventario (per accertare la consistenza dell’eredità), per la cui formazione l’interessato dovrà presentare apposita istanza al Tribunale (vd. Scheda Inventario della situazione patrimoniale).

I termini da rispettare per non perdere il beneficio d’inventario sono i seguenti:

  • se il chiamato all’eredità è nel possesso dei beni ereditari, l’inventario deve essere fatto entro tre mesi dall’apertura della successione (salva proroga);
  • se il chiamato all’eredità non è nel possesso dei beni ereditari, la dichiarazione di accettazione può essere resa entro 10 anni e, una volta fatta, l’inventario va eseguito entro tre mesi (salvo proroga);
  • in ogni caso, se viene fatto prima l’inventario, la dichiarazione di accettazione va resa entro 40 giorni dal suo compimento.

La dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario fatta da un chiamato giova a tutti gli altri (anche se l’inventario è chiesto da altro chiamato).

Dove si richiede

  • Cancelleria Volontaria Giurisdizione – Tutele (V2)
  • Front Office, per la richiesta del servizio e le copie dell’atto

Costi

  • Esente da Contributo Unificato
  • Due marche da bollo da € 16,00 (una per il verbale di accettazione e una per il ritiro della copia per la trascrizione)
  • Marca da bollo da € 11,07 per diritti di cancelleria (€ 33,21 se richiesta con urgenza) per l’atto di accettazione
  • Imposta di registro di € 294,00 (€ 200,00 per imposta ipotecaria, € 59,00 di bolli forfettizzati e € 35,00 di tassa ipotecaria) per la trascrizione dell’atto all’Ufficio del Territorio

Modulistica

Nota di iscrizione a ruolo (non contenzioso)

Tempi

L’appuntamento è fissato in tempi brevi (dipende anche dal numero di richieste) dal giorno in cui viene richiesto. I giorni previsti per gli appuntamenti sono lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 9:00 alle 12:00.

La copia dell’atto di accettazione può essere richiesta immediatamente, una volta che l’Ufficio del Territorio comunica alla cancelleria l’avvenuta trascrizione. La copia può essere ritirata dopo 5 giorni lavorativi dalla richiesta o dopo 3 giorni lavorativi, se urgente.