Registrazione di periodici

Cos’è

È la procedura necessaria per poter pubblicare periodici a stampa, radiotelevisivi e online con periodicità regolare, un logo identificativo e che diffondono presso il pubblico informazioni legate all'attualità. Quindi, devono essere registrate presso il Tribunale (iscritte in apposito registro) tutte le riproduzioni realizzate su supporto cartaceo o informatico, destinate alla pubblicazione, alla diffusione di informazioni con ogni mezzo (anche elettronico), o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con l'esclusione dei prodotti discografici e cinematografici.

L’iscrizione è condizione per l’inizio delle pubblicazioni.

E’ necessario nominare un direttore responsabile, che deve essere giornalista iscritto all’Albo dei giornalisti (elenco professionisti o pubblicisti). Per le stampe a carattere tecnico, professionale o scientifico (escluse quelle sportive e cinematografiche) può assumere la qualifica di direttore responsabile la persona che, pur non essendo giornalista, si iscriva all’elenco speciale. Il direttore responsabile non deve essere investito di mandato parlamentare; altrimenti occorre la nomina di un vice direttore.

Normativa

L. 8 febbraio 1948, n. 47, L. 5 agosto 1981, n. 416 modificata dalla L. 7 marzo 2001, n. 62.

Chi può richiederlo

Il proprietario o il legale rappresentante, se è una persona giuridica.

Come si richiede

Deve essere compilato in tutte le sue parti l’apposito modulo di richiesta di registrazione al Registro Stampa, indirizzando la domanda al Presidente del Tribunale competente per territorio (sede dell’editore). La richiesta deve essere sottoscritta dal proprietario, dall’editore e dal direttore responsabile (le tre cariche possono essere ricoperte dalla stessa persona) della pubblicazione periodica.

Se la domanda è consegnata da persona delegata, la firma deve essere autenticata in cancelleria e deve essere allegata anche la fotocopia del documento d’identità del delegato.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

  • l’autocertificazione di cittadinanza italiana (o comunitaria) e di godimento dei diritti civili del proprietario, dell’editore e del direttore responsabile;
  • l’autocertificazione di iscrizione all’Albo dei Giornalisti (con specifica della data di iscrizione, dell’elenco pubblicisti, professionisti o speciale, allegando fotocopia completa della tessera di iscrizione all’Albo) e di inesistenza di mandato parlamentare, solo per il direttore responsabile;
  • la fotocopia del documento d’identità e del codice fiscale di proprietario, editore e direttore;
  • l’attestazione di versamento della tassa sulle concessioni governative.

Se proprietario e/o editore sono persone giuridiche (società o associazioni) è necessario allegare anche:

  • la copia autentica dello statuto o del verbale della seduta del consiglio di amministrazione che ha deciso la pubblicazione del periodico, laddove il proprietario sia una persona giuridica;
  • i documenti che provino la qualità di legale rappresentante della persona giuridica, ovvero la visura della Camera di Commercio (per le imprese iscritte alla CCIAA) o la copia autentica dello statuto e i verbali di assemblea riguardanti il conferimento degli incarichi (per le associazioni).

Inoltre:

  • se il proprietario è diverso dall’editore, occorre allegare il contratto tra le parti registrato presso l’Agenzia delle Entrate, autenticato e bollato;
  • se il proprietario è un Comune, occorre allegare copia della delibera comunale autenticata e bollata;
  • se il proprietario è una onlus, occorre allegare la documentazione comprovante la qualità di onlus.

Il Presidente del Tribunale, verificata la regolarità dei documenti, ordina l’iscrizione del giornale o periodico in apposito registro tenuto dalla cancelleria.

Successivamente è possibile ottenere il certificato di iscrizione di un periodico depositando in cancelleria la domanda (in bollo) redatta dal proprietario o dal direttore responsabile, in cui sono indicati gli estremi della testata (numero e anno di registrazione).

Eventuali variazioni nei dati riportati nel Registro Stampa devono essere comunicate entro 15 giorni dall’avvenuto mutamento, con apposita richiesta al Tribunale. I documenti da allegare sono corrispondono con quelli richiesti in fase di iscrizione (vd. Scheda Variazione Periodici, consultabile sul sito web del Tribunale).

Dove si richiede

Segreteria della Presidenza

Costi

Tassa di concessione governativa di € 168,00 sul c/c postale n. 8003 – Tasse Concessioni Governative (causale 8617). Seguire le istruzioni per l'invio telematico delle istanze con pagamento telematico, di tasse, bolli e diritti.

  • 2 Marca da bollo da € 16,00 

Modulistica

  • Modulo iscrizione periodico
  • Moduli variazioni periodici
  • richiesta iscrizione Registro Stampa e Dichiarazioni
  • richiesta iscrizione Abo CTU e dichiarazione

Tempi

L’iscrizione o la variazione sono registrate entro 30 giorni dal deposito della domanda.