Oblazione penale

Cos’è

È l’istituto giuridico attraverso il quale, in taluni casi, è possibile estinguere il reato adempiendo ad un’obbligazione amministrativa. In sintesi, l’illecito penale si trasforma in illecito amministrativo attraverso il pagamento di una determinata somma di denaro stabilita dalla legge.

L’oblazione processuale è ammissibile solo ed esclusivamente per illeciti di lieve gravità, in particolare:

  • per le contravvenzioni punite con la sola ammenda: mediante il pagamento di una somma pari alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa;
  • per le contravvenzioni punite, alternativamente, con l’arresto o con l’ammenda: mediante il pagamento di una somma pari alla metà del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa.

In entrambi i casi il pagamento estingue il reato.

La domanda di oblazione può essere proposta:

  • prima dell’apertura del dibattimento: il giudice dibattimentale, se accoglie la domanda, definisce il processo, ammetta l’oblazione e fissa con ordinanza la somma da versare, dandone avviso all’interessato;
  • nel corso delle indagini preliminari: il Pubblico Ministero trasmette gli atti del procedimento al GIP, che provvede con ordinanza.

Normativa

Art. 141 Disp. Att. c.p.p. (d.lgs 271/89) e art. 162 e 162 bis c.p.; art. 555 c.p.p.

Chi può richiederlo

L’imputato che ne abbia interesse o il suo difensore.

Come si richiede

Deve essere presentata istanza, in carta libera, presso il Tribunale entro 15 giorni dalla data di notifica del decreto penale e prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.

Una volta ricevuto l’avviso di ammissione all’oblazione, deve essere ritirata in cancelleria (anche tramite delegato) la "distinta delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia" contenente i dati del procedimento, la somma fissata dal Giudice a titolo di oblazione, le spese processuali forfetizzate da recuperare in misura fissa, le eventuali altre spese anticipate o prenotate a debito ripetibili per intero, i codici tributari e le istruzioni per la compilazione del modulo di versamento.

Il pagamento viene effettuato utilizzando il Modello F23 (modello di pagamento tasse, imposte, sanzioni ed altre entrate), presso i concessionari E.S.A.T.R.I. s.p.a., gli uffici postali o le banche/istituti di credito.

Una volta eseguito il versamento, l’interessato deve depositare presso la cancelleria del Giudice titolare una delle copie del modello F23 con la data di accettazione e il timbro dell’istituto bancario/ufficio presso il quale è stato eseguito il pagamento.

Il Giudice, avuta prova del pagamento, se risulta già esercitata l’azione penale nei confronti dell’imputato emette sentenza di non doversi procedere con la quale dichiara l’estinzione del reato, altrimenti (nella fase delle indagini preliminari) restituisce gli atti al P.M. per le determinazioni di sua competenza (quest’ultimo, se non ci sono indagini in corso per altri reati, richiederà al Giudice l’archiviazione del procedimento).

Dove si richiede

  • Cancelleria GIP/GUP
  • Cancelleria Dibattimentale
  • Cancelleria del Giudice titolare del procedimento per le informazioni relative allo stato del procedimento

Costi

  • Spese forfettarie per l’oblazione penale (€ 80 per il dibattimento, € 22 per il GIP)
  • Spese processuali

Modulistica

Non prevista

Tempi

La decisione è presa nel corso dell’udienza in cui viene presentata domanda.